Revoca di amministratore di società di persone – Amministrazione disgiuntiva – Omessa preventiva informazione al coamministratore – Mancata rendicontazione – Ostacolo all’accesso alla documentazione sociale – Giusta causa di revoca
Tribunale di Verona, Sez. III civ., 16 giugno 2026, n. 1288. Presidente: Vaccari. Relatore: Abbate.
Nelle società di persone soggette al regime dell’amministrazione disgiuntiva, integra giusta causa di revoca dell’amministratore il compimento di operazioni finanziarie e patrimoniali senza preventiva informazione del coamministratore, poiché tale condotta impedisce l’esercizio del potere di opposizione previsto dall’art. 2257 c.c. Costituiscono altresì elementi idonei a giustificare la revoca l’omessa rendicontazione delle operazioni effettuate e l’ostacolo all’accesso alla documentazione sociale, in quanto incompatibili con i doveri di correttezza, trasparenza e leale collaborazione che caratterizzano il rapporto gestorio nelle società di persone (Redazione – Riproduzione riservata).

