Fallimento: illegittimità costituzionale; art. 216 L.F. ultimo comma; condanna; durata; dieci anni; inabilitazione; esercizio; impresa commerciale; incapacità; uffici direttivi; impresa; valutazione; Giudice; durata; pene accessorie; criteri; art. 133 cp
Corte Costituzionale, 25 settembre 2018, n. 222, (dep. 5 dicembre 2018). Presidente: LATTANZI.
Deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 216 ultimo comma del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 nella parte in cui dispone: “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”, anziché: “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni”. Un tanto permette al “giudice di determinare, con valutazione caso per caso e disgiunta da quella che presiede alla commisurazione della pena detentiva, la durata delle pene accessorie previste dalla disposizione censurata, sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 cod. pen.”. (Redazione) (Riproduzione riservata).