Concordato preventivo: omologa; condotte fraudolente; correttezza contabile; buona fede; concordato con continuità; preservazione azienda vitale; decozione; concordato misto; rigetto domanda omologa.
Tribunale di Firenze, 20 dicembre 2017. Presidente Relatore: GOVERNATORI.
Le condotte fraudolente precludono la concessione dell’omologa del concordato preventivo, purchè sul piano soggettivo, emerga che la società abbia dolosamente taciuto, nella proposta di concordato, alcune circostanze rilevanti per i creditori.
Nella specie è emersa l’effettuazione consapevole, durante il corso della procedura, di pagamenti preferenziali di alcuni debiti chirografari anteriori alla domanda, occultandone con atti decettivi l’esistenza. Un tanto è avvenuto in spregio ai principi di correttezza contabile e buona fede.
L’istituto del concordato con continuità è funzionale alla preservazione di un’azienda vitale. Nella specie, il Tribunale, come dimostrato dai commissari, ha verificato che la società era invece ormai decotta ed era impossibile preservare una realtà aziendale se non con investimenti significativi.
Anche ritenendo di voler qualificare il concordato proposto come misto, con prevalenza liquidatoria, Il Tribunale ha accertato, nella fattispecie, che non poteva nemmeno essere assicurato il pagamento della percentuale minima del 20% di soddisfazione ai creditori. Per tutte le ragioni sopra esposte, il Tribunale ha revocato l’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo e rigettato la domanda di omologa, provvedendo alla dichiarazione di fallimento.(Redazione) (Riproduzione riservata).