Societario: cessione d'azienda comprensiva anche di beni immobili; forma scritta ad substantiam scrittura privata o atto pubblico; iscrizione registro imprese; trascrizione registri immobiliari; opponibilità.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 13 luglio 2017, n. 22280, (dep. 25 settembre 2017). Presidente: NAPPI. Relatore: FICHERA. 

Il contratto di cessione d’azienda che comprenda anche beni immobili richiede la forma scritta ad substantiam o per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; a fini pubblicitari, l’atto necessita di iscrizione nel registro delle imprese oltre che di trascrizione nei registri immobiliari, con lo scopo di garantirne la prevalenza rispetto ad ogni altro atto con efficacia reale. (Redazione)(Riproduzione riservata).