Societario: ammissibilità di società semplici di mero godimento; iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese a prescindere dall'assenza di un'impresa.

Tribunale di Udine, sez. civ., 10 agosto 2017, (dep. 23 agosto 2017). Giudice delegato: ZULIANI.

Una volta constatata la necessità di ammettere l’esistenza nell’ordinamento delle (numerose) società semplici di mero godimento “nate” dalle trasformazioni agevolate dalle leggi tributarie, non si saprebbe davvero come giustificare, in termini di ragionevolezza, il permanere del limite all’autonomia negoziale delle parti consistente nel divieto di costituire ex novo società dello stesso tipo e con il medesimo oggetto”. Di conseguenza, il divieto ricavabile dagli artt. 2247 e 2248 c.c. di adottare la forma societaria per il solo godimento di un bene o di un patrimonio, trova una sua eccezione al solo caso della società semplice e ciò per necessità di coordinamento sistematico con le leggi tributarie, il cui valore formale – sul piano della gerarchia delle fonti – è equivalente a quello del codice civile. Una volta quindi ritenuta legittima la società semplice di mero godimento, quest’ultima deve essere iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese a prescindere dall’assenza di un’impresa (e, quindi, dalla mancanza di partita IVA del soggetto)  (Redazione)(Riproduzione riservata).