Concordato preventivo in continuità indiretta – Valore di liquidazione – Affitto d’azienda e aumento di capitale – Esclusione delle procedure competitive

Artt. 44, 47, 84, 87, 90, 91, 184 CCII

Concordato preventivo in continuità indiretta – Valore di liquidazione – Affitto d’azienda e aumento di capitale – Esclusione delle procedure competitive

Trib. Bolzano, Uff. proc. conc., decr. 15 febbraio 2025 – Pres. F. Bortolotti, Rel. T. Fleischmann

Nel concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, fondato sull’affitto d’azienda stipulato anteriormente alla domanda e su un successivo aumento di capitale riservato all’affittuaria, il valore di liquidazione ex art. 87, comma 1, lett. c), CCII deve essere determinato ex ante, tenendo conto della situazione dell’impresa al momento della stipulazione dell’affitto e dell’eventuale assenza di avviamento, ove risulti che l’azienda generi perdite e incorpori un disavviamento. In tale ipotesi, non può ritenersi sussistente un maggior valore da continuità da preservare mediante procedure competitive. (Redazione – Riproduzione riservata)

Le operazioni che incidono esclusivamente sul capitale sociale – quali l’aumento di capitale e la cessione di quote – non integrano una cessione di azienda o di beni ai sensi dell’art. 91 CCII e restano pertanto escluse dall’ambito applicativo delle procedure competitive e delle offerte concorrenti, purché sia accertata la congruità del corrispettivo e sia escluso ogni abuso dello strumento concordatario o pregiudizio per i creditori, mediante il controllo sulla correttezza del valore di liquidazione e sulla non deteriore soddisfazione rispetto all’alternativa liquidatoria. (Redazione – Riproduzione riservata)