Controllo giudiziale sulla stima della partecipazione in caso di recesso

2437 ter c.c.; 1349 c.c.

Tribunale di Venezia, Sez. Spec. Impr., 29 maggio 2025, sent. n. 2703/2025. Presidente: CAMPAGNER. Relatore: TORRESAN.

 

In tema di liquidazione della partecipazione del socio receduto, il valore determinato dall’esperto nominato dal Tribunale può essere sostituito dal Giudice, ai sensi dell’art. 1349, comma 1, c.c., solo quando la stima risulti manifestamente iniqua o erronea; l’erroneità, alternativa all’iniquità, deve consistere in un errore palese, ictu oculi riconoscibile secondo le regole tecniche di settore, senza che sia necessario dimostrare anche una sproporzione evidente nel valore stimato.