Legittimazione ad agire – revoca amministratore – legittimazione socio escluso
Tribunale di Verona, 17.04.2025, sentenza n. 1157/2025; Giudice Rel. ABBATE; Pres. FONTANA
Poiché l’art. 2259, terzo comma, c.c. conferisce espressamente la legittimazione a chiedere la revoca per giusta causa dell’amministratore a “ciascun socio”, viene in rilievo la legitimatio ad causam della parte, quale condizione dell'azione, il cui difetto può essere eccepito in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevato d'ufficio dal giudice (v. Cass., Sez. Un., n. 2951 del 16/02/2016). Pertanto, la delibera di esclusione del socio non sospesa ha comportato la perdita sopravvenuta della legittimazione ad agire per la revoca dell’amministratore e, conseguentemente, l’improcedibilità delle domande.
Non può poi darsi corso alla sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa che l’opposizione avverso la delibera di esclusione venga decisa in via definitiva, giacché, quando due giudizi tra cui sussiste pregiudizialità risultino pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario, non deve disporsi la sospensione, ma deve bensì valutarsi la riunione dei processi (per tutte, Cass., Sez. VI - 1, Ord. n. 2819 del 31/01/2022).
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