Tributario: Decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore; Tassazione; Base imponibile; Criteri; Accollo delle passività.

Cass. Civ. Sez. V, Ord. 18 ottobre 2023 (Dep. 14 novembre 2023), n. 31590. Presidente: DE MASI. Relatore: BALSAMO.

 

Al Decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore si applicano i criteri di tassazione correlati all’art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986, con l’applicazione in tal modo dell’imposta di registro in misura proporzionale sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti. Invece, la contestuale assunzione delle passività rappresenta un effetto legale naturale del decreto di omologa del concordato medesimo e come tale non autonomamente assoggettabile a tassazione.

Inoltre, in applicazione dell’art. 21, co. III, T.U.R. – onde evitare un’illegittima duplicazione del prelievo fiscale – l’accollo delle passività di cui al decreto di omologa del concordato non può formare oggetto di tassazione e conseguentemente l’imposizione graverà solo sugli assets costituenti l’attivo fallimentare trasferito all’assuntore, rappresentante la base imponibile.

Infine, l’importo del debito accollato non partecipa al calcolo della base imponibile ai fini della liquidazione dell’imposta di registro, risultando quest’ultima derivante esclusivamente dal calcolo delle aliquote sui beni oggetto di cessione. (Redazione) (Riproduzione Riservata).