Penale: Delitto di autoriciclaggio; Bancarotta fraudolenta; Integrazione; Progressione criminosa.

Cass. Pen. Sez. V, Sent. 3 ottobre 2023  (Dep. 9 novembre 2023) n. 45285. Presidente: PEZZULLO. Relatore: MASINI.

 

Il delitto di autoriciclaggio concernente il provento del delitto presupposto di bancarotta fraudolenta è configurabile anche nell’ipotesi di condotte distrattive compiute prima della dichiarazione di fallimento in tutti i casi in cui tali condotte siano ab origine qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 c.p.. Un tanto per effetto del rapporto di progressione criminosa esistente fra le fattispecie, che comporta l’assorbimento di tale ultimo delitto in quello di bancarotta fraudolenta quando venga dichiarato fallito il soggetto ai danni del quale l’agente ha realizzato la condotta appropriativa. (Redazione) (Riproduzione Riservata).