Bancario: Fideiussione omnibus; Liberazione del fideiussore; Presupposti; Difficoltà di soddisfacimento del credito.

Cass. Civ. Sez. III Ord. 3 aprile 2023 (Dep. 22 settembre 2023) n. 27173. Presidente: SCARANO.

 

Ai sensi dell'art. 1956, 1 comma, c.c., il fideiussore omnibus è liberato quando sopravvenga un notevole aumento delle difficoltà di soddisfacimento del suo credito a causa della mutata condizione patrimoniale del debitore, ed il creditore – benché a conoscenza di tale situazione – continui a concedere finanziamenti senza speciale autorizzazione da parte del fideiussore (Redazione) (Riproduzione Riservata).