Penale: Bancarotta fraudolenta; Disponibilità dei beni; Oggetto della prova.

Cass. Pen. Sez. V, Sent. 9 marzo 2023 (Dep. 9 giugno 2023) n. 25030. Presidente: ZAZA. Relatore: DE GREGORIO.

 

In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della precedente disponibilità da parte dell’imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa può essere desunta anche dal bilancio, ove risulti intrinsecamente attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge. Inoltre, con riguardo specifico alle scritture contabili, la prova della distrazione può essere desunta altresì dalla mancata dimostrazione da parte dell’amministratore della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, pure laddove risalenti nel tempo e redatti prima di interrompere l’esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili. (Redazione) (Riproduzione Riservata).