Bancario: Contratti di garanzia; Fideiussione; Schema ABI; Nullità; Contratto autonomo di garanzia.

Tribunale di Ferrara, Sent. 10 maggio 2023. Giudice unico: MARTINELLI.

 

L’utilizzo dello schema ABI determina la nullità parziale delle clausole derogatorie della disciplina prevista dall’art. 1957 c.c. solo qualora il contratto di garanzia concluso sia qualificabile come fideiussione e non, invece, quale contratto autonomo di garanzia. Infatti, il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l’assenza di accessorietà dell’obbligazione del garante rispetto a quella dell’ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda e finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore e non, invece, diretta al pagamento del debito principale. Ne consegue, pertanto, l’inapplicabilità delle disposizioni dettate dal codice di rito in materia fideiussoria che trovano la propria giustificazione causale nel vincolo di accessorietà – assente nel contratto autonomo di garanzia –  tra le quali rientra l’art. 1957, c.c.. [Nel caso di specie, il Tribunale ha qualificato il negozio in oggetto quale contratto autonomo di garanzia – con conseguente rigetto della domanda di accertamento della nullità parziale del medesimo – in quanto emergeva dal predisposto regolamento contrattuale la volontà delle parti di non attribuire una valenza accessoria alla garanzia prestata]. (Redazione) (Riproduzione Riservata).