Fallimento: Dichiarazione di fallimento; Esistenza della società di fatto; Prove; Finanziamenti e fideiussioni.

Cass. Civ., Sez. I, Ord. 9 febbraio 2023 (Dep. 13 febbraio 2023) n. 4385. Presidente: NAZZICONE. Relatore: CAMPESE.

 

Al fine della dichiarazione di fallimento di una società di fatto, la sussistenza del contratto sociale può risultare, oltre che da prove dirette specificamente riguardanti i suoi requisiti, pure da manifestazioni esteriori della attività del gruppo allorquando, per la loro sintomaticità e concludenza, evidenzino l’esistenza della società anche nei rapporti interni. In questa prospettiva, i finanziamenti e le fideiussioni in favore dell’imprenditore, se non sono di per sé idonei ad evidenziare il rapporto sociale fra quest’ultimo ed il finanziatore o garante (specie se giustificabili in relazione a vincoli di coniugio o parentela) possono costituire indici rivelatori del rapporto stesso qualora – alla stregua della loro sistematicità e di ogni altra circostanza del caso concreto – siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell’attività dell’impresa, qualificabile come collaborazione del socio al raggiungimento degli scopi sociali. (Redazione) (Riproduzione Riservata).