Bancario: Intermediazione finanziaria; natura delle obbligazioni; Debito di valore; Rivalutazione monetaria.
Cass. Civ., Sez. I, Ord. 12 maggio 2022 (Dep. 6 settembre 2022) n. 26202. Presidente: DE CHIARA. Relatore: VANNUCCI.
L’obbligo di risarcimento del danno cagionato da inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie – quali quelle discendenti da un rapporto di intermediazione finanziaria – costituisce al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale un debito di valore (e non di valuta); pertanto al relativo creditore è riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria, applicabile dal giorno di verificazione dell’evento dannoso e degli interessi compensativi secondo un saggio giudizialmente determinato in via equitativa. (Redazione) (Riproduzione Riservata).