Concordato preventivo: Avvertimento ex art. 480, comma 2, c.p.c.; Inadempimento; Irregolarità.

Cass. Civ., Sez. III, Ord. 5 aprile 2022 (Dep. 26 luglio 2022) n. 23343. Presidente: DE STEFANO. Relatore: SAJIA.

 

L’omissione dell’avvertimento di cui all’art. 480, comma 2, c.p.c. – il cui secondo periodo pone in capo al creditore precettante l’obbligo di informare il debitore intimato dell’opportunità di proporre una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L n. 3/2012 – costituisce una mera irregolarità inidonea, come tale, a determinare la nullità del precetto. Infatti, la disposizione in oggetto non commina espressamente tale sanzione, né essa è altrimenti desumibile, non essendo la citata disposizione posta a presidio della posizione processuale del debitore, bensì avendo esclusivamente l’obiettivo di promuovere o stimolare un più massiccio ricorso alle procedure ivi contemplate (Redazione) (Riproduzione Riservata).