Fallimento: Liquidazione coatta; Ammissione allo stato passivo; Prescrizione; Obbligazione solidale.

Cass. Civ. SS.UU., Sent. 25 gennaio 2022 (Dep. 27 aprile 2022) n. 13143. Presidente: D’ASCOLA. Relatore: TERRUSI.

 

Nel caso di società fiduciaria posta in liquidazione coatta, l’ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ai sensi dell’art. 207, comma 1,  L. F., sia per i creditori ammessi a domanda ai sensi dell’art. 208 della stessa Legge, l’interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura a far data dal deposito dell’elenco dei creditori ammessi (ove si tratti di ammissione d’ufficio) o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l’inclusione del credito al passivo (nel caso previsto dall’art. 208, L.F.). Tale effetto, ai sensi dell’art. 1310, comma 1, c.c., si estende anche al Mise, ove coobbligato solidale per il risarcimento del danno da perdita dei capitali fiduciariamente conferiti nella società soggetta a vigilanza divenuta insolvente. (Redazione) (Riproduzione Riservata).