"LA LENTE di INGRADIMENTO della CORTE di APPELLO sulla RELAZIONE di ATTESTAZIONE ex ART. 161 TERZO COMMA L.F. (NOTA a CORTE DI APPELLO di VENEZIA, I SEZ., SENT. 6/09/2021)" di Andrea Olivieri

Procedure concorsuali: Attestazione ex art. 163, co. III, L.F.; Requisiti minimi; Obblighi dell’attestatore.

Corte di Appello di Venezia, Sez. I, Sent. 8 luglio 2021. Presidente: TAGLIALATELA. Relatore: BRESSAN.

 

L’attestatore, nel redigere le attestazioni di cui all’art. 163, co. III, L.F., deve compiere – a pena di inammissibilità della proposta concordataria cui le attestazioni medesime accedono – le verifiche e le analisi richiamate dalla normativa in oggetto in modo approfondito ed autonomo, in conformità ai “Principi di attestazione dei piani di risanamento” approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Inoltre, l’attestazione deve rendere comprensibili le metodiche di verifica e i criteri di valutazione in concreto impiegati. (Redazione) (Riproduzione Riservata).