Societario: Contratto d’opera; Art. 2232 c.c.; Collaborazione di sostituti e ausiliari.

Cass. Civ. Sez. II, Ord. 3 marzo 2021 (Dep. 9 settembre 2021) n. 24374. Presidente: D’ASCOLA. Relatore: TEDESCO.

 

In tema di contratto d’opera, la facoltà in capo al professionista di servirsi ai sensi dell’art. 2232 c.c. della collaborazione di sostituti ed ausiliari non comporta mai che costoro diventino parte del rapporto di clientela, restando invece la loro attività giuridicamente assorbita da quella del prestatore d’opera che ha concluso il contratto con il cliente. Pertanto, il sostituto non è legittimato ad agire contro il cliente medesimo per la corresponsione del suo compenso, il cui obbligo resta a carico del professionista che si sia avvalso della sua collaborazione. (Redazione) (Riproduzione Riservata).