Penale: Confisca; Art. 578bis c.p.p., Accertamento della responsabilità penale.

Cass. Pen. Sez. III, Sent. 18 marzo 2021 (Dep. 26 maggio 2021) n. 20793. Presidente: IZZO. Relatore: GAI.

 

Il proscioglimento per intervenuta prescrizione non osta alla confisca del profitto del reato tributario, ove sia stata comunque accertata con adeguata motivazione e nel contraddittorio delle parti la sussistenza del reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo. Infatti, l’art. 578bis c.p.p. prevede che, qualora sia stata ordinata la confisca nei casi previsti dall’art. 240bis c.p., comma 1 e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall’art. 322ter c.p., il Giudice di appello o la Corte di Cassazione – nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia – decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato. La disposizione impone, pertanto – ai fini della conferma o meno della confisca ordinata in primo grado – un compiuto accertamento della responsabilità penale dell’imputato pure nel caso di proscioglimento pronunciata in appello o in cassazione per intervenuta prescrizione del reato. (Redazione) (Riproduzione Riservata).