Societario: Fideiussione; Espromissione novativa; Qualificazione giuridica.

Tribunale di Firenze, Sez. III, Sent. 27 maggio 2020, n. 1196. Presidente Relatore: D’ALFONSO.

 

Non è possibile qualificare un dato negozio come “fideiussione” qualora dalla relativa documentazione – e indipendentemente dalla terminologia usata dalle parti – emerga l’assenza di qualsivoglia rapporto tra il debitore e il soggetto obbligatosi e, in ogni caso, l’assenza di qualsivoglia rapporto di garanzia. [Nel caso di specie, il Tribunale di Firenze escludeva che il negozio oggetto di causa fosse qualificabile come “fideiussione”, stante l’assenza di qualsivoglia rapporto di garanzia tra il soggetto obbligatosi al pagamento del debito gravante su una Società, in quanto il primo era a conoscenza della circostanza che la stessa Società fosse stata dichiarata fallita e che, inoltre, il credito fosse finanche prescritto. Conseguentemente, secondo la lettura ermeneutica svolta dal Tribunale, il rapporto in oggetto è qualificabile come negozio di espromissione novativa (con il quale il precedente rapporto viene sostituito da un diverso rapporto facente capo ad un soggetto diverso), oppure come valida promessa unilaterale atipica e gratuita ex art. 1333 c.c.]. (Redazione) (Riproduzione Riservata).