Societario: D.lgs. n. 70/2003; Direttiva 2000/31/CE; Hosting provider attivo.

Tribunale di Milano, Sez. XIX, Ord. 19 ottobre 2020. Presidente Relatore: ZANA.

 

In tema di pubblicizzazione e commercializzazione di prodotti oggetto di accordi di distribuzione selettiva, il regime privilegiato previsto dal D.Lgs. n. 70/2003 viene meno – ai sensi del considerando 42 della Direttiva 2000/31/CE (c.d. Direttiva “Ecommerce” ) – qualora l’attività di memorizzazione delle informazioni sia posta in essere da un Hosting provider attivo. In questa prospettiva, gli indici di interferenza da accertare in concreto ad opera del giudice di merito sono, a titolo esemplificativo, le attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione o promozione dei contenuti, operate mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l’adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la fidelizzazione: condotte che abbiano, in sostanza, I’ effetto di completare ed arricchire in modo non passivo i contenuti da parte di utenti indeterminati. [Nel caso di specie, Amazon è stato qualificato quale Hosting provider attivo, in quanto il Tribunale ha accertato che la menzionata Società gestisce lo stoccaggio e la spedizione dei prodotti; gestisce inoltre un servizio clienti per le inserzioni di vendita di terzi che costituisce l’unico servizio di cui il cliente dispone per potersi interfacciare con il venditore; è altresì responsabile di un’attività promozionale anche tramite inserzioni su siti internet di terzi; infine permette ai consumatori di inferire l’esistenza di un legame tra Amazon e le aziende produttrici dei prodotti venduti sulla piattaforma]. (Redazione) (Riproduzione Riservata).