Concordato preventivo: Giudizio di ammissibilità della domanda di concordato preventivo; Sindacato del giudice; Art. 169bis L.F.; Principi di correttezza e buona fede.

Cass. Civ. Sez. I. Sent. 9 settembre 2020 (Dep. 23 novembre 2020) n. 26568. Presidente: GENOVESE. Relatore: VELLA.

 

Ai fini del giudizio di ammissibilità della domanda di concordato preventivo, il Giudice è tenuto a verificare che il debitore, nel formulare un piano che contempli l’autorizzazione allo scioglimento dal contratto pendente ai sensi dell’art. 169bis L.F., abbia agito conformemente ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, al fine di evitare che ne derivi un ingiusto pregiudizio a carico dell’altro contraente, con conseguente abuso dello strumento concordatario. (Redazione) (Riproduzione Riservata).