Tributario: Esecuzione tributaria; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2; D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e ss.; Discrimen tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria.

Cass. Civ. Sez. Unite, Ord. 02 luglio 2019 (Dep. 14 aprile 2020), n. 7822. Presidente: MAMMONE. Relatore: FRASCA.

 

Nel sistema emergente dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell’art. 57 di quest’ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo deve essere fissato nei termini seguenti: spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione di ogni questione attraverso cui si reagisce di fronte all’atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento (se validamente avvenute) o fino al momento dell’atto esecutivo (qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo). E ciò tanto se trattasi di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se trattasi di fatti inerenti all’esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa.

Spetta invece alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle questioni inerenti alla forma e, dunque, alla legittimità formale dell’atto esecutivo in quanto tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell’intimazione (non contestate come tali), sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell’atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica –  successivi all’atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione. (Redazione) (Riproduzione Riservata).