Societario: Postergazione dei finanziamenti ex art.. 2467 c.c; Natura della eccezione.

Cassazione Civile, Sez. I, Sent. 28 febbraio 2019 (dep. 15 maggio 2019) n. 12944. Presidente: BISOGNI. Relatore: NAZZICONE

 

La postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma. La società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento in presenza della situazione di difficoltà economico-finanziaria indicata dalla legge, ove sussistente sia al momento della concessione del finanziamento, sia al momento della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. In caso di azione giudiziale di restituzione proposta dal socio, il giudice del merito è chiamato a verificare se la situazione di crisi prevista dall'art. 2467, co, 2, c.c. sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, altresì al momento della sua decisione. (Redazione) (Riproduzione Riservata).