Fallimento: Art. 619 c.p.c.; Opposizione di Terzo; Fallimento del debitore esecutato.

Cassazione Civile, Sez. III, Sent. 23 maggio 2019 (dep. 5 settembre 2019) n. 22166. Presidente: DE STEFANO. Relatore: ROSSETTI.

 

In tema di giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c., l’oggetto introdotto da tale opposizione è costituito dall'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione e non, invece, dall'accertamento della proprietà. Ne discende che esso deve celebrarsi necessariamente nei confronti del debitore esecutato. Pertanto, se nel corso del giudizio di opposizione il debitore esecutato venga dichiarato fallito, il processo dovrà essere dichiarato interrotto, secondo la regola generale di cui all'art. 43, comma 3, L.Fall.. La pretesa del terzo opponente dovrà essere accertata nel concorso degli altri creditori e quindi trasferirsi in sede fallimentare; l'eventuale riassunzione del processo nei confronti della curatela, compiuta da qualunque parte vi avesse interesse, potrà mettere capo ad una sentenza meramente dichiarativa e non di condanna, inopponibile al fallimento, ed il cui unico scopo potrebbe essere soltanto quello di costituire un titolo da far valere, da parte del terzo opponente o del creditore procedente, nei confronti del fallito se questi dovesse tornare in bonis, oppure se il bene oggetto dell'opposizione dovesse restare invenduto all'esito della chiusura del fallimento. (Redazione) (Riproduzione Riservata).