Concordato preventivo: Conflitto di interessi; Art. 127, co. 5 e 6, L.F.; Diritto di voto; Esclusione dal voto.

Tribunale di Vicenza, Dec. 18 luglio 2019 (dep. 19 luglio 2019). Presidente Relatore: LIMITONE.

 

Nel concordato fallimentare manca una previsione di carattere generale sul conflitto di interessi, come succede invece nell’ambito delle società (cfr. art. 2373 c.c. per la società per azioni e art. 2479-ter per società a responsabilità limitata), essendo indicate, all’art. 127, co. 5 e 6, L.F.., soltanto alcune ipotesi di esclusione dal voto, dettate dall’esigenza di neutralizzare un conflitto in atto tra l’interesse comune della massa e quello del singolo, sicché il divieto di voto deve essere esteso anche agli altri casi, pure non espressamente disciplinati, in cui sussiste il detto contrasto, come nella ipotesi che sussiste tra chi abbia formulato la proposta di concordato e i restanti creditori del fallito. (Redazione) (Riproduzione Riservata).