Fallimento: ammissione al passivo; riconoscimento di debito; posizione del curatore; onere della prova.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 febbraio 2019 (dep. 11 aprile 2019), n. 10215. Presidente: DIDONE; Relatore: DOLMETTA.
Nel procedimento di verifica fallimentare il creditore rimane onerato di fornire la prova della propria pretesa anche in presenza di riconoscimento di debito da parte dell’imprenditore fallito. Infatti, la dichiarazione confessoria resa dall’imprenditore in epoca precedente alla dichiarazione del suo fallimento non assume il valore di “piena prova” stante la posizione di terzietà che il curatore assume sia rispetto al fallito, sia rispetto agli altri creditori. E sempre a ragione della posizione rivestita dal curatore, non trova applicazione in questi casi l’inversione dell’onere della prova ex art. 1988 c.c., dal momento che è necessario che il riconoscimento di debito provenga da un soggetto legittimato a disporre del patrimonio sul quale incide l’obbligazione dichiarata, trattandosi di atto avente carattere negoziale. (Redazione). (Riproduzione Riservata)