Societario: concorrenza sleale c.d. "pura"; imitazione servile; inibitoria; presupposti del fumus boni juris; competenza sezioni ordinarie Tribunale;

Tribunale di Vicenza, Sez. II Civ., ord. 18 gennaio 2019 (dep. 21 gennaio 2019). Giudice: RISPOLI.

Al fine del riconoscimento della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 1 c.c. per imitazione servile è necessario verificare, oltre alla sussistenza della condotta dell'imitazione e della sua idoneità a generare confusione, anche la ricorrenza degli altri elementi costitutivi, che devono ricorrere tutti congiuntamente, della capacità distintiva del segno e della sua notorietà qualificata. L'imitazione servile va riferita non alla riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo a quella che cade su caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa.

Ricorre il fumus boni juris per l’inibitoria cautelare ogniqualvolta sia palese l'opera di riproduzione dei medesimi ad opera di imprenditori concorrenti, specie quando l'imitazione non investa soltanto alcuni degli elementi caratterizzanti i prodotti stessi, realizzando per contro una riproduzione assolutamente fedele. (Lara Tessari) (Riproduzione riservata).

 

 

Sono attribuite alle sezioni ordinarie del Tribunale le fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio di proprietà industriale (cd. concorrenza sleale pura).

Si ha interferenza tra fattispecie di concorrenza sleale e la tutela della proprietà industriale ed intellettuale ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 27 giugno 2003 n. 168 sia nella ipotesi in cui la domanda di concorrenza sleale si presenti come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale ed intellettuale, sia in tutte le ipotesi in cui ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento danni debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva (Cass. Civ. n. 21762/2013), cosicché la cognizione della sezione specializzata si configura in tutte le ipotesi in cui deve verificarsi se i comportamenti di concorrenza sleale dedotti interferiscono con un diritto di esclusiva, relativo all'esercizio del diritto di proprietà industriale o del diritto di autore.

Qualora la tutela cautelare sia azionata per ottenere l’accertamento di un comportamento della resistente integrante gli estremi della concorrenza sleale per imitazione servile ex art. 2598 c.c. n.1 senza la prospettazione della lesione di un diritto di proprietà industriale ed intellettuale o d’autore, la controversia rientra tra le ipotesi di “concorrenza sleale pura”, nel senso sopra specificato, correttamente radicata dinanzi al Tribunale ordinario. (Lara Tessari) (Riproduzione riservata).