Fallimento: limite; creditore; plurime azioni esecutive; debitore; divieto; abuso; strumenti processuali.
Tribunale di Treviso, sez. II civ., 13 novembre 2018, n. 141 (dep. 15 novembre 2018). Presidente: FABBRO. L’unico limite per il creditore che agisce con plurime azioni esecutive nei confronti del medesimo debitore è dato dal divieto di abuso degli strumenti processuali che si può configurare qualora l’ordinanza di assegnazione di somme sia di per sé immediatamente satisfattiva. (Redazione) (Riproduzione riservata).