Fallimento: fase prefallimentare; diritto difesa; imprenditore insolvente; convocazione; Tribunale; istruttoria prefallimentare; udienza; rinvio d'ufficio;comunicazione; provvedimento di rinvio; audizione; art. 82 disp. att. c.p.c., applicazione.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 3 luglio 2018, n. 20957, (dep. 22 agosto 2018). Presidente: DI VIRGILIO. Relatore: CAMPESE.

Nella fase prefallimentare, il diritto di difesa dell’imprenditore insolvente deve ritenersi garantito dalla necessità della convocazione dello stesso innanzi al Tribunale o al Giudice delegato per l’istruttoria prefallimentare. Qualora l’udienza fissata per tale adempimento sia rinviata d’ufficio, senza che venga annotato sul ruolo d’udienza alcun provvedimento di rinvio, all’imprenditore va comunicata la nuova udienza stabilita per l’audizione. L’art. 82 disp. att. c.p.c. deve ritenersi non applicabile al procedimento camerale per la dichiarazione di fallimento, caratterizzato da regole procedurali diverse dal rito ordinario di cognizione. (Redazione) (Riproduzione riservata).