Concordato preventivo: art. 163 bis L.F.; garanzia; massima recovery; creditori; competitività; beni; liquidazione concordataria; ammissibilità; proposta; termine efficacia ravvicinato; pubblicazione; svolgimento; procedura competitiva.

Tribunale di Alessandria, 23 giugno 2018. Presidente Relatore: SANTINELLO.

La ratio dell’art. 163bis L.F. consiste nel garantire la massima “recovery” per i creditori e quindi la competitività dei beni oggetto di “liquidazione” concordataria. Pertanto, ai fini dell’ammissibilità della proposta, si ritiene che la stessa non possa prevedere un termine di efficacia ravvicinato da impedirne la pubblicazione e un adeguato svolgimento della procedura competitiva. (Redazione) (Riproduzione riservata).