Fallimento: imprenditore agricolo; cessazione; attività agricola; attività commerciale; collegamento; strumentalità; utilità; liquidazione; società semplice.

Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, sez. civ., 14 febbraio 2018, n. 25, (dep. 24 febbraio 2018). Presidente: PICHLER. Relatore: ROILO.

È soggetto a fallimento l’imprenditore agricolo che dopo aver cessato l’attività agricola, svolga un’attività commerciale che non abbia alcun collegamento tale da essere qualificata in connessione con quella agricola (appunto cessata), né considerata strumentale o utile alla liquidazione della società semplice.

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