Fallimento: cessazione; attività aziendale; rapporto lavorativo; sospensione; licenziamento; retribuzione; credito contributivo INPS.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 15 marzo 2018, n. 15580 (dep. 14 giugno 2018). Presidente: DI VIRGILIO. Relatore: VELLA.

Con la dichiarazione di fallimento, in presenza di cessazione dell’attività aziendale, il rapporto lavorativo, pur essendo formalmente in essere, rimane sospeso fino al licenziamento e non è nemmeno configurabile una retribuzione. Ne consegue che non sussiste un credito contributivo dell’INPS. (Redazione) (Riproduzione Riservata)