Fallimento: riunione; procedimenti; istanza; dichiarazione fallimento; imprenditore; domanda; concordato preventivo; termini; art. 161 comma 6 L.F.; deposito; riduzione; decorso; sospensione feriale.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 10 aprile 2018, n. 15435 (dep. 13 giugno 2018). Presidente: DIDONE. Relatore: FICHERA.
Nell’ipotesi di riunione dei procedimenti riguardanti l’istanza tesa alla dichiarazione di fallimento dell’imprenditore e la domanda di concordato preventivo proposta dal medesimo, i termini di cui all’art. 161, comma sesto, L.F. per il deposito della proposta e del piano sono ex lege ridotti al massimo nella misura di centoventi giorni e decorrono anche durante il periodo feriale, non applicandosi al caso di specie la sospensione feriale dei termini. (Redazione) (Riproduzione Riservata)