Fallimento: opposIzione ex art. 98 L.F.; legittimazione; cessionario; credito; deposito; avviso comparso in GU; dimostrazione; credito; assenza contratto; principio di contestazione; mancanza; titolarità; diritto azionato.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 25 ottobre 2017, n. 4453 (dep. 23 febbraio 2018). Presidente: DIDONE. Relatore: CENICCOLA.

Al fine della legittimazione del cessionario del credito,è onere della Banca non solo depositare l’avviso comparso in GU, ma anche dimostrare che il credito rientra tra quelli ceduti. Il principio di contestazione non rileva quale eccezione in senso stretto: la contestazione è quindi valida in qualsiasi momento processuale venga fatta. Nella specie, la Cassazione ha aderito alla tesi del Tribunale secondo la quale la difesa con la quale il convenuto si limiti ad eccepire la mancanza di titolarità del diritto azionato, è una mera difesa e non una eccezione in senso stretto e può essere proposta in ogni fase di giudizio. (Redazione) (Riproduzione Riservata)