Fallimento: ammissione; crediti; professionisti; funzionalità; strumentalità; attività professionale; utilità; massa creditori; credito professionista attestatore; relazione; procedura concorsuale.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 27 febbraio 2018, n.  12017 (dep. 16 maggio 2018). Presidente: DIDONE. Relatore: PAZZI.

Deve essere riconosciuta la prededucibilità dei crediti dei professionisti in ragione della funzionalità o strumentalità delle attività professionali da cui sorgono i crediti stessi, rispetto alla procedura concorsuale, indipendentemente dalla utilità delle prestazioni svolte per la massa dei creditori. Nella specie, è stato ammesso in prededuzione il credito del professionista attestatore, essendo la relazione redatta dallo stesso funzionale alla procedura concorsuale. (Redazione) (Riproduzione Riservata).