Fallimento: revocatoria fallimentare; curatore; massa creditori; debitore fallito; onere a carico di fallimento; prova; patrimonio residuo; rischio; soddisfacimento creditori.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 19 gennaio 2018, n. 9565, (dep. 18 aprile 2018). Presidente: MAGDA. Relatore: FALABELLA.

In tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'eventus damni, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa: ne consegue che in tale evenienza lo stesso fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori. (Principio di diritto).