Concordato preventivo: concordato con riserva; accordo ristrutturazione dei debiti; applicabilità; art. 162 comma 1L.F.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 9 marzo 2018, n. 9087 (dep. 12 aprile 2018). Presidente: DIDONE. Relatore: VELLA.
All’ipotesi di ristrutturazione dei debiti, deve ritenersi applicabile la facoltà di concedere il termine di cui all’art. 162, co. 1, L.F., pacificamente applicata al concordato preventivo. (Redazione) (Riproduzione riservata)