Fallimento: credito rivalsa IVA; professionista; prestazioni professionali; fallimento; ammissione al passivo; privilegio; credito di massa; prededuzione.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 29 novembre 2017, n. 6245 (dep. 14 marzo 2018).Presidente: DIDONE. Relatore: DI MARZIO.

Il credito di rivalsa IVA di un professionista che, dopo aver eseguito delle prestazioni professionali a favore dell’imprenditore poi dichiarato fallito, ed essere stato ammesso al passivo con privilegio, emetta una fattura per il compenso durante il fallimento, non rientra tra il credito di massa, da soddisfare in prededuzione, potendo beneficiare del solo privilegio speciale ai sensi dell’art. 2758 comma 2 C.C.(Redazione) (Riproduzione riservata).