Fallimento: fallibilità; società cooperativa agricola; forma sociale; attività; preponderanza apporti; conferimenti soci e dei terzi.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 15 settembre 2017, n. 831, (dep. 16 gennaio 2018). Presidente: DIDONE. Relatore: NAZZICONE.

Al fine di valutare la fallibilità della società cooperativa fra imprenditori agricoli occorre verificare da un lato la forma sociale e la qualità dei soci; dall’altro lo svolgimento di attività agricola in senso proprio o di attività agricola connessa, anche esclusiva, da parte della società e da ultimo la preponderanza degli apporti e conferimenti dei soci o dei terzi. (Redazione) (Riproduzione Riservata)