Fallimento: decreto ingiuntivo non definitivo; dichiarazione fallimento; inopponibilità; pagamento ricevuto da creditore; azione ripetizione indebito oggettivo.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 31 maggio 2017, n. 377, (dep. 10 gennaio 2018). Presidente: NAPPI. Relatore: DOLMETTA.
Nell’ipotesi di decreto ingiuntivo non ancora definitivo al momento della dichiarazione di fallimento, ne deriva l’inopponibilità dello stesso alla procedura con la conseguenza che l’eventuale pagamento ricevuto dal creditore sulla base della provvisoria esecutività del decreto non è giustificato.È ritenuta legittima l’azione di ripetizione di indebito oggettivo proposta dal Fallimento. (Redazione)(Riproduzione Riservata)