Societario: Società capogruppo; polizza fideiussoria; azionabilità rapporto fideiussorio; mancanza di diritto; titolarità di interesse di fatto.

Corte di Cassazione, sez. III civ., 16 maggio 2017, n. 22341, (dep. 26 settembre 2017). Presidente: SPIRITO. Relatore: FRASCA.

Qualora una società, di cui altra persona giuridica risulti unico azionista e capogruppo, abbia stipulato una polizza fideiussoria ed insorga controversia sulla sua validità e azionabilità fra le parti del rapporto fideiussorio, “la società unica azionista e capogruppo non è titolare in astratto di alcun diritto per pretendere che venga inibito al creditore di escutere la fideiussione, in quanto la situazione di controllo azionario non dà luogo ad un rapporto di dipendenza giuridica rispetto alla vicenda del rapporto fideiussorio e, quindi, ad un diritto azionabile rispetto ad esso, ma solo ad un interesse di fatto, che, come tale non evidenzia un diritto azionabile e nemmeno la titolarità di un rapporto giuridico dipendente (che in un giudizio fra le parti della fideiussione, legittimerebbe un intervento adesivo dipendente ai sensi dell’art. 105, secondo comma, c.p.c.) oppure una congiunta azione della società partecipata e della controllante, con spendita da parte di quest’ultima della sua posizione ad instar di quella supposta da detta norma. Ne consegue che, in mancanza di contraria cosa giudicata interna, la Corte di Cassazione, investita di un ricorso che riguardi una vicenda insorta con quella congiunta azione, deve rilevare che l’azione della società unico azionista e controllante non poteva essere proposta e cassare senza rinvio quanto al relativo rapporto processuale la sentenza impugnata, a norma dell’art. 382, terzo comma c.p.c.”. (Principio di diritto).