Penale: reato di cui all'art. 2625 co. 2 c.c.; impedito controllo; danno ai soci; prova danno emergente, lucro cessante.

Corte di Cassazione, sez. V pen., 14 luglio  2017, n. 44053, (dep. 25 settembre 2017). Presidente: BRUNO. Relatore: SCARLINI. 

Integra il reato di cui all’art. 2625, co. 2, c.c. la condotta degli amministratori di una società che ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo causando un danno ai soci,danno che deve essere adeguatamente provato. Nella specie, ai fini della configurabilità della responsabilità penale, la Cassazione ha affermato che non può ritenersi sufficiente né il lucro cessante né l’esistenza di un ipotetico pregiudizio se non risulta presente (e provato) il danno emergente.  (Redazione)(Riproduzione riservata).