Societario: rapporti tra giudizio penale civile; separatezza dei due giudizi; casi in cui si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 27 marzo 2017, n. 15470, (dep. 22 giugno 2017). Presidente: GIANCOLA. Relatore: GENOVESE.

In materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l’art. 652 c.p.p., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorchè l’azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto.  (Principio di diritto).