Procedure concorsuali: fase esecutiva; intervento tardivo creditore privilegiato; necessaria istanza di accantonamento.

Corte di Cassazione, sez. III civ., 24 novembre 2015, n. 774 (dep. 19 gennaio 2016). Presidente: SALME'; Relatore: DE STEFANO.

"L'intervento di chi vanta un credito privilegiato e si trova in una delle condizioni previste dal primo comma dell'art. 499 c.p.c., il quale abbia luogo tardivamente rispetto ai termini fissati dal secondo comma del medesimo art. 499 c.p.c., preclude l'attivazione del subprocedimento di verificazione previsto da quella norma e comporta che il credito si abbia per disconosciuto, ma non rende inammissibile l'intervento, prevalendo la disciplina dell'art. 551 c.p.c.: con la conseguenza che, per conseguire il diritto quanto meno all'accantonamento in sede di distribuzione, il creditore privilegiato, non titolato e interventore tardivo, deve presentare istanza in tal senso e dimostrare di avere agito, entro i trenta giorni dall'equipollente dell'udienza in cui avviene il mancato riconoscimento e quindi dalla data stessa dell'intervento tardivo, per conseguire il titole esecutivo mancantegli nei confronti dell'esecutato". (Principio di diritto).