Penale: sequestro finalizzato alla confisca per equivalente disposto successivamente a dichiarazione di fallimento.

Tribunale di Treviso, sez. pen., 31 marzo 2017 (dep. 31 marzo 2017).

Il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente che venga disposto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non può incidere sui beni già appresi alla procedura e ciò sulla base di quanto prescritto dall’art. 42 L.F. che individua dalla data della dichiarazione di fallimento, il momento in cui il fallito perde la disponibilità dei suoi beni, i quali, prima di questo istante, sono passibili di cautela reale.(Redazione)(Riproduzione riservata).