Penale: reato di bancarotta; amministratore di fatto; gestione della società; concorso in qualità di extraneus.

Corte di Cassazione, sez. V pen., 18 novembre 2015, n. 11919 (dep. 21 marzo 2016). Presidente: MARASCA; Relatore: PISTORELLI.

Il giudice deve annullare (e non per l’appunto integrare) il provvedimento cautelare, non solo nell’ipotesi estremain cui la motivazione sia graficamente assente, ma altresì quando l’apparato argomentativo dello stesso nel recepire integralmente il contenuto di altro atto del procedimento, o nel rinviare a questo, si sia limitato all’impiego di mere clausole di stile o all’uso di frasiapodittiche, senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui abbia fatto  proprio il contenuto dell’atto recepito o richiamato o comunque lo abbia considerato coerente rispetto alle sue decisioni. (Alberto Berardi e Arturo Toppan) (Riproduzione riservata).

Il coinvolgimento in singole operazioni distrattive non è, in assenza di indici sintomatici ulteriori, di per sé sufficiente a giustificare l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto a soggetto formalmente estraneo al ceto gestorio della società, ferma restando la possibilità di configurare il concorso del medesimo in qualità di extraneus alla realizzazione dei reati di bancarotta commessi dall’amministratore di diritto o da colui cui effettivamente può attribuirsi la qualifica di amministratore di fatto. (Alberto Berardi e Arturo Toppan) (Riproduzione riservata).