Penale: reati fallimentari; norme civilistica con disciplina sopravvenuta più favorevole; natura non integratrice delle norme fallimentari; principio della ininfluenza delle condizioni fattuali per sussistenza reato.

Corte di Cassazione, sez. V pen., 18 febbraio 2016, n. 42753 (dep. 10 ottobre 2016). Presidente: FUMO; Relatore: DE BERARDINIS.

In tema di sopravvenienza di modifiche normative in materia di reati fallimentari, con specifico riferimento alla nozione di "piccolo imprenditore" contenuta nell’art. 1, co. II, L.F., viene precisato che, a prescindere dalla sussistenza di una norma transitoria che individui la norma civile da applicare nel caso concreto, non è invocabile ai fini penalistici la disciplina sopravvenuta più favorevole, posto che le norme civilistiche che disciplinano le condizioni di fallibilità non sono norme extrapenali integratrici del precetto, chiamate a determinarne o concorrere a determinarne il contenuto. Partendo dal presupposto secondo cui “la sentenza dichiarativa di fallimento, una volta che abbia acquistato il carattere dell’irrevocabilità, costituisce un dato definitivo e vincolante sul quale non possono più sorgere questioni sulla produzione formale della prova della sua giuridica esistenza”, implicitamente, si ribadisce la natura “non integratrice” delle norme fallimentari che pure disciplinano i presupposti soggettivi e le condizioni di fallibilità dell’imprenditore, confermando il principio della ininfluenza delle condizioni fattuali e giuridiche ai fini della sussistenza del reato. (Redazione) (Riproduzione riservata).

Circa il raggiungimento di un adeguato standard probatorio in ordine alla realizzazione delle condotte di distrazione, desunte esclusivamente dal mancato reperimento dei beni dell’impresa in assenza di una valida giustificazione, viene affermato il principio per cui il mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni e di valori societari, a disposizione dell'amministratore o del fallito, qualora non sia da questi giustificato, autorizza la presunzione della loro dolosa distrazione, probatoriamente rilevante al fine di affermare la responsabilità dell'imputato. (Redazione) (Riproduzione riservata).