Fallimento: valida la convocazione tramite PEC all'udienza prefallimentare; titolarità della PEC; perfezionamento della notifica; natura privata del gestore PEC; querela di falso.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 14 giugno 2016, n. 15035 (dep. 21 luglio 2016). Presidente: NAPPI; Relatore: SCALDAFERRI.

Sì all’udienza prefallimentare con convocazione tramite posta elettronica certificata (Pec), dal momento che il documento trasmesso via Pec si intende consegnato nella casella di posta elettronica del destinatario e la trasmissione telematica equivale alla notifica a mezzo posta e quindi la notifica telematica si perfeziona all’indirizzo Pec anche se utilizzato da parte di più soggetti quando il destinatario che avanza l’eccezione non offre alcuna prova contraria.
Il documento informatico trasmesso in via telematica «si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore» e la trasmissione telematica del documento equivale «alla notificazione a mezzo della posta». Non va proposta nessuna querela contro l’attestazione contenuta nella Rac perché essa non ha efficacia di pubblica fede che è prevista solo per alcuni atti tassativamente individuati non suscettibili di estensione analogica, per loro natura idonei a incidere sulle libertà costituzionali e sull’autonomia privata. Alla notifica a mezzo Pec non si applica infatti l’intera disciplina della notifiche tramite il sistema postale perché il gestore di Pec è un soggetto privato che non può attribuire pubblica fede ai propri atti sebbene sia tenuto all’iscrizione in un pubblico elenco e sottoposto alla vigilanza della Pa. Non rileva l’uso della stessa Pec da più imprenditori perché la notifica telematica si perfeziona in capo al titolare dell’indirizzo Pec con l’emissione della Rac, a meno che non ci sia prova contraria da parte del soggetto reclamante. (Redazione) (Riproduzione riservata).